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venerdì 19 ottobre 2012
Tassa rifiuti, scopri se ti spetta il rimborso dell'Iva
lunedì 8 ottobre 2012
Ristrutturazioni in casa: non sempre serve il permesso di costruire
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 37713/2012 del 1 ottobre 2012
Per la maggior parte delle ristrutturazioni interne non serve il permesso di costruire. In particolare,non è necessario per gli interventi edilizi di redistribuzione degli spazi interni della casa, chenon implicano aumenti del volume, delle altezze o della superficie calpestabile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 37713/2012 del 1 ottobre 2012, accogliendo il ricorso di un cittadino condannato dalla Corte di appello di Lecce per abuso edilizio, avendo eseguito lavori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza possedere il permesso di costruzione.
Nel caso specifico, il cittadino aveva eseguito in un edificio esistente dei lavori di redistribuzione dei vani interni, creando all’interno del fabbricato stanze e strutture ex novo. Secondo il Tribunale ordinario e la Corte d’Appello era necessario il permesso di costruire, anche poiché – a detta dei due tribunali - i lavori avevano comportato un aumento della volumetria, facendo in modo che all’interno del fabbricato si verificasse un intervento di nuova costruzione.
Diverso il parere della Cassazione, che ha accertato che il ricorrente aveva fatto interventi di vario tipo ma tutti esauritisi all’interno del fabbricato, senza alcun ampliamento del perimetro esterno, senza mutazione d’uso dell’unità immobiliare, né aumenti volumetrici o aumenti del numero di unità immobiliari autonomi, lasciando inalterata la superficie inziale dell’immobile. Pertanto, la Cassazione ha considerato l’intervento come una ristrutturazione leggera, per la quale è sufficiente la Dia (Denuncia di inizio attività).
RESPONSABILITA' DA COSE IN CUSTODIA: La caduta sul pavimento bagnato del reparto del supermercato
Sussiste la responsabilità del supermercato, nella persona del l.r., ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione alla caduta sul pavimento bagnato del reparto frutta e verdura, nella quale sia incorsa parte attrice, ed alle conseguenze invalidanti dalla medesima subite. In tema di danni da cosa in custodia, non assume alcuna rilevanza il comportamento del custode essendo, il fondamento della responsabilità, il rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Nel caso di specie non risulta dedotto né provato, da parte del convenuto, alcun caso fortuito idoneo ad interrompere la serie causale che ha determinato il verificarsi dell'evento lesivo, essendo provato per testimoni ed accertato con consulenza tecnica il nesso di causalità tra il pavimento in custodia del convenuto e le lesioni subite da parte attrice.
Ne deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale e non, dovendosi ricomprendere quest'ultimo quale categoria generale ed unitaria, non suddivisibile in sottocategorie, comprensiva del danno all'integrità psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso o comunque non connotati da rilevanza economica ma comunque idonei ad alterare capacità, abitudini ed aspetti relazionali dello stesso costringendolo a scelte di vita diverse. Tribunale di Trento, Sen. n. 726 del 01 agosto 2012
giovedì 6 settembre 2012
NOTIFICA DI ATTI DI ACCERTAMENTO NULLA SENZA L’AVVISO DI RICEVIMENTO

La notifica a mezzo posta, infatti, si prova al giudice solo mediante l’avviso di ricevimento della raccomandata e non con altri mezzi.
giovedì 2 agosto 2012
FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI

Il Fondo di credito per i nuovi nati continua a costituire una forma di sostegno alla genitorialità sino all'anno 2014.
La Legge di stabilità 2012 (art.12) ha infatti prorogato per gli anni 2012, 2013 e 2014 tale misura nata nel 2009 e concessa a tutti coloro che si vengano a trovare nella situazione prevista dalla norma, indipendentemente dal reddito e dalle motivazioni sottese alla richiesta.
Si tratta di uno strumento, rivolto ai genitori di figli nati o adottati durante gli anni sopra indicati, che consente di richiedere un prestito a tasso agevolato, di un massimo di 5000 euro, presso le banche che hanno aderito all'iniziativa governativa.
Il Fondo di credito per i nuovi nati, fondato sul presupposto che l'arrivo in famiglia di un figlio comporta nuovi oneri e nuove spese, fornisce un aiuto concreto alle famiglie italiane, rappresentando, allo stesso tempo, una effettiva agevolazione in un momento particolarmente storico critico da un punto di vista socio-economico
venerdì 6 luglio 2012
La scelta della scuola della figlia spetta ad entrambi i coniugi nell'affidamento condiviso
martedì 3 luglio 2012
venerdì 29 giugno 2012
UGUAGLIANZA DEI FIGLI ANCHE IN SEDE DI COMPETENZA" - Cass. 9770/2012
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L’ADOTTABILITÀ NON È VINCOLATA ALLA PROVA DEL DANNO” – Cass. 9945/201

Ancora un’occasione di leggere la vita, sia pure tra le maglie strette della Cassazione.
Origine del provvedimento della Corte di Cassazione è nella contestazione della dichiarazione dello stato di adottabilità della propria figlia oggetto di reclamo in Appello.
Esaminando gli elementi di fatto che si colgono dalla descrizione della fattispecie: La madre ha “condizioni personali che richiedono un costante supporto esterno”; al suo fianco vi è un signore che “non è neanche il padre naturale della bambina”.
La Corte territoriale conferma il provvedimento di primo grado ritenendo per la madre “risolutivo quanto accertato dai consulenti sulla sua inadeguatezza a svolgere un ruolo genitoriale continuativo e capace di sostenere una crescita equilibrata e serena della minore”. La valutazione è basata“sulla prognosi negativa dei consulenti circa la possibilità di evoluzione della capacità genitoriale”.
La difesa, ricorre in Cassazione sul presupposto diritto del minore a crescere nella propria famiglia (Legge 149/01) e contestando nello specifico che la valutazione messa a fondamento dello stato di adottabilità non può “discendere da un mero apprezzamento circa la inidoneità dei genitori a cui non si accompagni l'ulteriore positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato o possa provocare danni gravi e irreversibili all'equilibrata crescita”.
I giudici di legittimità ritengono “pregnanti e sofferte considerazioni della Corte di appello, argomentatamente fondate sulla condizione estremamente difficile della D.F. - che la stessa difesa dei ricorrenti correttamente riconosce”.
Qualche osservazione va fatta, rispetto ad una situazione tanto sofferta e complessa quanto giuridicamente semplificata: il parallelismo tra le argomentazioni della difesa ed i principi posti alla base della declaratoria di decadenza (art. 330 c.c.).....................
lunedì 25 giugno 2012
QUANDO POSSO AVVALERMI DEL GRATUITO PATROCINIO

Articolo 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113].
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Questo comporta che il nostro ordinamento mette a disposizione del cittadino meno abbienti strumenti atti a poter realizzare una adeguata tutela a questo riguardo potete visionare la relativa guida
GRATUITO PATROCINIO

Il gratuito patrocinio non copre le spese dovute alla controparte se si perde la causa.
Cassazione civile, sez. VI, Ord. 16 maggio 2012, n. 10053
L’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa. L’espressione “l’onorario e le spese agli avvocati” di cui all'art. 107 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 non contempla competenze diversa da quelle dovute all'avvocato officiato dalla difesa del soggetto ammesso al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte, si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese.
Visualizza articolo completo Gratuito patrocinio spese controparte
martedì 19 giugno 2012
Il marito tiene una condotta aggressiva e violenta nei confronti della moglie - Gli viene addebitata la separazione
Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 04.06.2012, n. 8928
Presidente Luccioli - Relatore Campanile
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza in data 13 ottobre 2008 il Tribunale di Cagliari pronunciava la separazione personale dei coniugi F.A. e G.R. , rigettando le domande di addebito da entrambi proposte e ponendo a carico del marito un assegno mensile di Euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della F.
1.1 - La Corte di appello di Cagliari, con la decisione indicata in epigrafe, accogliendo l’impugnazione proposta in via principale dalla F. , dichiarava che la separazione era addebitabile al G., in considerazione della condotta aggressiva e violenta tenuta nei confronti della moglie. Venivano a tal fine apprezzate le risultanze emergenti da una sentenza penale pronunciata in sede di appello dallo stesso Tribunale, a seguito di impugnazione per i soli effetti civili proposta dalla F. , relativamente a un episodio lesivo verificatosi in data 3 febbraio 2003, in epoca successiva all’instaurazione del giudizio di separazione. Da tale decisione, passata in giudicato, la corte distrettuale desumeva altresì, sulla base di specifici riferimenti a ulteriori episodi riferiti da testimoni, che l’evento lesivo per il quale la F. aveva proposto querela si inseriva in una condotta del marito tenuta tanto in precedenza quanto in epoca successiva, così da ritenere provata, stante la sua gravità e la sua incomparabilità con la condotta tenuta dalla moglie, una violazione della dignità e dell’integrità fisica della coniuge, tale da imporre la pronuncia di addebito.
1.2 - Per la cassazione di tale decisione il G. propone ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui la F. resiste con controricorso.
1.1 - La Corte di appello di Cagliari, con la decisione indicata in epigrafe, accogliendo l’impugnazione proposta in via principale dalla F. , dichiarava che la separazione era addebitabile al G., in considerazione della condotta aggressiva e violenta tenuta nei confronti della moglie. Venivano a tal fine apprezzate le risultanze emergenti da una sentenza penale pronunciata in sede di appello dallo stesso Tribunale, a seguito di impugnazione per i soli effetti civili proposta dalla F. , relativamente a un episodio lesivo verificatosi in data 3 febbraio 2003, in epoca successiva all’instaurazione del giudizio di separazione. Da tale decisione, passata in giudicato, la corte distrettuale desumeva altresì, sulla base di specifici riferimenti a ulteriori episodi riferiti da testimoni, che l’evento lesivo per il quale la F. aveva proposto querela si inseriva in una condotta del marito tenuta tanto in precedenza quanto in epoca successiva, così da ritenere provata, stante la sua gravità e la sua incomparabilità con la condotta tenuta dalla moglie, una violazione della dignità e dell’integrità fisica della coniuge, tale da imporre la pronuncia di addebito.
1.2 - Per la cassazione di tale decisione il G. propone ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui la F. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
2. - Con il primo motivo di ricorso si deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per aver la Corte territoriale valutato un episodio (lesioni personali in danno della F. , per le quali era stata emessa sentenza di condanna dal Tribunale di Cagliari in data 28 aprile 2009) verificatosi in un momento successivo alla cessazione della convivenza e per aver erroneamente affermato, senza il supporto di idonee risultanze probatorie, l’esistenza, anche per il periodo anteriore, di comportamenti del G. lesivi della dignità e dell’integrità fisica della moglie.
2.1 - Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione in merito a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendosi che la sentenza impugnata non avrebbe considerato, nella loro complessiva portata, le dichiarazioni rese da tre testimoni, come riportate nella sentenza penale di condanna del G. per le ragioni sopra indicate.
2.2 - Con il terzo motivo si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per aver la Corte territoriale, in assenza di adeguata dimostrazione, affermata la ricorrenza di un nesso eziologico fra la condotta attribuita al G. e l’intollerabilità della convivenza.
2.3 - Con il quarto motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.: la Corte di appello, in assenza di specifiche doglianze della F. circa l’insufficienza di idonee prove in ordine a reiterate violenze fisiche del coniuge, affermata nella decisione di primo grado, avrebbe proceduto alla rivalutazione del materiale probatorio già acquisito.
3 - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4 - Ragioni di evidente priorità sul piano logico - giuridico impongono l’esame preliminare della questione di rito introdotta con l’ultimo motivo di ricorso. La doglianza è assolutamente priva di pregio, in quanto il ricorrente traspone sul piano della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (i cui principi sono stati rispettati dalla corte di appello, che si è pronunciata in merito all’addebito della separazione in virtù di motivo di gravame specificamente dedotto dalla F. ), i temi inerenti alla valutazione del materiale probatorio. Con riferimento a tale aspetto, deve ribadirsi che il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand’anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice (Cass., 12 luglio 2011, n. 15300; Cass., 16 aprile 2008, n. 9917; Cass., 12 settembre 2003, n. 13430).
5 - I primi tre motivi, in quanto strettamente correlati, possono essere congiuntamente esaminati. Le censure sono in parte inammissibili, ed in parte infondate. Ed invero, da un lato, pur denunciandosi vizi motivazionali, si tenta di introdurre valutazioni di merito, diverse da quelle compiute dalla corte territoriale, e, dall’altro, si censurano in maniera atomistica le risultanze probatorie analizzate nell’impugnata decisione, proponendosi una loro lettura in maniera conforme alle proprie prospettazioni, senza considerare, nel loro complesso, le argomentazioni della corte territoriale, che appaiono immuni da vizi logici.
Non può dubitarsi, infatti, della possibilità di inferire, sulla base di un comprovato episodio di violenza (quale quello accertato in sede penale e non contestato neppure dal ricorrente), la veridicità della denuncia di precedenti comportamenti analoghi, verificatisi all’interno della mura domestiche (cfr., in motivazione, Cass., 14 gennaio 2011, n. 817). La corte territoriale ha per altro fatto applicazione, opportunamente richiamandolo, del principio già affermato da questa Corte, secondo cui la condotta tenuta da uno dei coniugi dopo la separazione e in prossimità di essa, se pure priva di efficacia autonoma nel determinare l’intollerabilità della convivenza, può comunque essere valutata dal giudice, quale elemento alla luce del quale valutare la condotta pregressa ai fini del giudizio di addebitabilità (Cass., 2 settembre 2005, n. 177810).
Del resto la condotta prevaricatrice e aggressiva del G. , durante la convivenza, è stata congruamente desunta dalla sentenza penale con cui costui era stato considerato responsabile in merito al reato di lesioni in danno della moglie, nella quale si dava atto del fatto che “la F. si vide costretta ad abbandonare nottetempo il domicilio coniugale per chiedere aiuto ed ospitalità a una vicina di casa”, nonché “delle frequenti aggressioni fisiche da parte del marito”, tali da ingenerare nella donna uno stato di timore costante, desunto dalla richiesta rivolta al teste M. di scortarla fino a casa, perché aveva paura di andarci da sola. La corte territoriale, utilizzando legittimamente come fonte del proprio convincimento, in forza del principio dell’unità della giurisdizione, le prove raccolte nel menzionato giudizio penale, ricavandoli dalla sentenza quel processo, e fornendo al riguardo idonea motivazione (Cass., 2 marzo 2009, n. 5009), ha poi proceduto, al lume di tali risultanze, a una rivisitazione degli elementi acquisiti in primo grado, esprimendo un giudizio di attendibilità, in base alla proclività alla violenza del G. lumeggiata nella citata sentenza penale, dei reiterati episodi denunciati dalla F. anche con riferimento al periodo anteriore all’interruzione della convivenza.
6 - A fronte della dimostrata condotta violenta del ricorrente, per altro reiterata nel tempo, correttamente è stata accolta la domanda di addebito proposta dalla F. , venendo in considerazione violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze. Infatti tali gravi condotte lesive, traducendosi nell’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e sociale dell’altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest’ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l’addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (Cass., 7 aprile 2005, n. 7321; Cass., 14 aprile 2011, n. 8548).
7. - Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
2.1 - Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione in merito a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendosi che la sentenza impugnata non avrebbe considerato, nella loro complessiva portata, le dichiarazioni rese da tre testimoni, come riportate nella sentenza penale di condanna del G. per le ragioni sopra indicate.
2.2 - Con il terzo motivo si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per aver la Corte territoriale, in assenza di adeguata dimostrazione, affermata la ricorrenza di un nesso eziologico fra la condotta attribuita al G. e l’intollerabilità della convivenza.
2.3 - Con il quarto motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.: la Corte di appello, in assenza di specifiche doglianze della F. circa l’insufficienza di idonee prove in ordine a reiterate violenze fisiche del coniuge, affermata nella decisione di primo grado, avrebbe proceduto alla rivalutazione del materiale probatorio già acquisito.
3 - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4 - Ragioni di evidente priorità sul piano logico - giuridico impongono l’esame preliminare della questione di rito introdotta con l’ultimo motivo di ricorso. La doglianza è assolutamente priva di pregio, in quanto il ricorrente traspone sul piano della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (i cui principi sono stati rispettati dalla corte di appello, che si è pronunciata in merito all’addebito della separazione in virtù di motivo di gravame specificamente dedotto dalla F. ), i temi inerenti alla valutazione del materiale probatorio. Con riferimento a tale aspetto, deve ribadirsi che il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand’anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice (Cass., 12 luglio 2011, n. 15300; Cass., 16 aprile 2008, n. 9917; Cass., 12 settembre 2003, n. 13430).
5 - I primi tre motivi, in quanto strettamente correlati, possono essere congiuntamente esaminati. Le censure sono in parte inammissibili, ed in parte infondate. Ed invero, da un lato, pur denunciandosi vizi motivazionali, si tenta di introdurre valutazioni di merito, diverse da quelle compiute dalla corte territoriale, e, dall’altro, si censurano in maniera atomistica le risultanze probatorie analizzate nell’impugnata decisione, proponendosi una loro lettura in maniera conforme alle proprie prospettazioni, senza considerare, nel loro complesso, le argomentazioni della corte territoriale, che appaiono immuni da vizi logici.
Non può dubitarsi, infatti, della possibilità di inferire, sulla base di un comprovato episodio di violenza (quale quello accertato in sede penale e non contestato neppure dal ricorrente), la veridicità della denuncia di precedenti comportamenti analoghi, verificatisi all’interno della mura domestiche (cfr., in motivazione, Cass., 14 gennaio 2011, n. 817). La corte territoriale ha per altro fatto applicazione, opportunamente richiamandolo, del principio già affermato da questa Corte, secondo cui la condotta tenuta da uno dei coniugi dopo la separazione e in prossimità di essa, se pure priva di efficacia autonoma nel determinare l’intollerabilità della convivenza, può comunque essere valutata dal giudice, quale elemento alla luce del quale valutare la condotta pregressa ai fini del giudizio di addebitabilità (Cass., 2 settembre 2005, n. 177810).
Del resto la condotta prevaricatrice e aggressiva del G. , durante la convivenza, è stata congruamente desunta dalla sentenza penale con cui costui era stato considerato responsabile in merito al reato di lesioni in danno della moglie, nella quale si dava atto del fatto che “la F. si vide costretta ad abbandonare nottetempo il domicilio coniugale per chiedere aiuto ed ospitalità a una vicina di casa”, nonché “delle frequenti aggressioni fisiche da parte del marito”, tali da ingenerare nella donna uno stato di timore costante, desunto dalla richiesta rivolta al teste M. di scortarla fino a casa, perché aveva paura di andarci da sola. La corte territoriale, utilizzando legittimamente come fonte del proprio convincimento, in forza del principio dell’unità della giurisdizione, le prove raccolte nel menzionato giudizio penale, ricavandoli dalla sentenza quel processo, e fornendo al riguardo idonea motivazione (Cass., 2 marzo 2009, n. 5009), ha poi proceduto, al lume di tali risultanze, a una rivisitazione degli elementi acquisiti in primo grado, esprimendo un giudizio di attendibilità, in base alla proclività alla violenza del G. lumeggiata nella citata sentenza penale, dei reiterati episodi denunciati dalla F. anche con riferimento al periodo anteriore all’interruzione della convivenza.
6 - A fronte della dimostrata condotta violenta del ricorrente, per altro reiterata nel tempo, correttamente è stata accolta la domanda di addebito proposta dalla F. , venendo in considerazione violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze. Infatti tali gravi condotte lesive, traducendosi nell’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e sociale dell’altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest’ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l’addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (Cass., 7 aprile 2005, n. 7321; Cass., 14 aprile 2011, n. 8548).
7. - Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 04.06.2012
DIRITTI E DOVERI COSTITUZIONALI
giovedì 14 giugno 2012
USUFRUTTO

DIRITTI DELL’USUFRUTTUARIO
L’usufruttuario:
può disporre del suo diritto, può cioè cederlo, dare in locazione il bene, e concedere ipoteca su di esso;ha il diritto di avere il possesso del bene in usufrutto; | |
ha il diritto di conseguire i frutti (naturali e civili). | |
L’usufruttuario:
deve restituire il bene al termine del suo diritto (alla scadenza o alla morte);deve usare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia; | |||
deve fare l’inventario, salvo dispensa;
| |||
L'art. 1004 del codice civile dispone che sono a carico dell'usufruttuario le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa. Esempi di riparazioni ordinarie sono:il ripristino dell’intonaco la verniciatura di porte e finestre la tinteggiatura delle pareti la sostituzione di singole tegole o di singoli gradini la sostituzione di singole porte o finestre il ripristino delle coperture impermeabili dei terrazzi. PER SAPERNE DI Più | |||
LA SEPARAZIONE
La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio. L'ordinamento riconosce la separazione legale, nelle due forme della separazione giudiziale e consensuale. Qualunque sia il tipo di separazione attuato, il nostro legislatore sottopone la separazione dei coniugi ad un controllo non puramente formale degli organi giurisdizionali, riconoscendo effetti ad uno stato di separazione solo a seguito dell'intervento del giudice. Il giudice della separazione è competente a statuire sui seguenti punti: Affidamento dei figli e modalità di frequentazione del coniuge non affidatario. Assegnazione della casa coniugale. Determinazione dell'ammontare dell'assegno per il mantenimento dei figli. Determinazione dell'ammontare dell'eventuale assegno per il mantenimento dell'altro coniuge. | |
La separazione consensuale è la separazione personale che ha titolo nell'accordo dei coniugi omologato dal giudice. La domanda, proposta da entrambi i coniugi anche senza l'assistenza del difensore, ha la forma del ricorso diretto al Tribunale, competente per territorio. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale e deve essere corredato dal certificato di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato il matrimonio; stato di famiglia dei due coniugi e certificato di residenza dei due coniugi. Il Presidente della Sezione fissa un'udienza per la comparizione degli stessi davanti a sé, allo scopo di sentirli e tentare di conciliarli. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del Tribunale, che provvede in camera di consiglio. L'omologazione consiste in un controllo sulla legittimità degli accordi raggiunti dai coniugi. Il verbale di separazione omologato potrà essere modificato anche su istanza di uno solo dei coniugi al verificarsi di eventi modificativi della situazione di fatto, esistente al momento della separazione. Se i coniugi si riconciliano, col solo fatto del ritorno alla coabitazione, fanno cessare gli effetti della separazione senza necessità di intervento della autorità giudiziaria. | |
La separazione giudiziale è la separazione personale che ha titolo nella sentenza del giudice e a cui si ricorre quando non si raggiunge un accordo per depositare un ricorso per separazione consensuale. La separazione giudiziale è un procedimento contenzioso che si conclude con sentenza a seguito dello svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione comprendente due fasi distinte: una c. d. " presidenziale ", ed un'altra " contenziosa " innanzi al giudice designato (giudice istruttore e Collegio). La causa di separazione giudiziale viene promossa da uno solo dei due coniugi che deve necessariamente essere assistito da un difensore. La domanda si propone con ricorso e viene fissata l'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale che anche in questo caso tenterà la conciliazione dei coniugi. In qualunque momento la separazione giudiziale potrà essere trasformata in separazione consensuale. Se il coniuge convenuto non compare alla prima udienza o la conciliazione non riesce, il Presidente emana - con ordinanza - i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a questo. Dopo l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di competenza del Presidente, il giudizio di separazione prosegue con le forme dell'ordinario giudizio di cognizione davanti al giudice istruttore designato. Le parti hanno quindi l'onere di costituirsi, depositando propria comparsa e documenti nel fascicolo d'ufficio che si trova in Cancelleria ed il giudizio si svolge secondo le regole ordinarie per concludersi con una normale sentenza. La sentenza che pronuncia la separazione forma cosa giudicata ma è soggetta alla clausola "rebus sic stantibus" e pertanto ciascun coniuge potrà chiederne la modifica al mutare delle situazioni di fatto. Se i coniugi si riconciliano, col solo fatto del ritorno alla coabitazione, fanno cessare gli effetti della sentenza senza necessità di intervento della autorità giudiziaria. | |
lunedì 11 giugno 2012
GUIDA IRPEF
L’Irpef 2012 è un’Imposta sui redditi delle persone fisiche, che la riforma del 2003 ne aveva modificato il nome con IRE, ovvero, Imposta sul Reddito di fatto però il cambiamento non è mai diventato effettivo e ancora oggi sia su documenti ufficiali compresi i modelli di dichiarazione come il Modello 730 o Unico, continuano a contenere la parola IRPEF. Inoltre, è rilevante ricordare che con la Manovra Monti, il Decreto Salva Italia, lo Stato abbia deciso di non modificare le addizionali e aliquote IRPEF 2012.
Cos’è l’IRPEF?
L’Irpef è un’imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche e varia e aumenta proporzionalmente al crescere del reddito imponibile del contribuente. Per effettuare il calcolo dell’Irpef annuale, l’Agenzia delle Entrate fissa determinate aliquote diverse a seconda dello scaglione in cui si colloca il reddito del persona.
Quando non è dovuta l’Irpef? Redditi esenti:
L’Irpef non è dovuta dai contribuenti il cui reddito complessivo è composto da:
- redditi di pensione fino a 7.500 euro (7.750 euro per i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni), se goduti per l’intero anno
- redditi di lavoro dipendente o assimilato fino a 8.000 euro (per un periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni)
- redditi di pensione fino a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze
- redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro
- rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze
- redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati per un importo complessivo non superiore a 500 euro
- compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino 7.500 euro
- assegni periodici corrisposti dal coniuge fino a 7.500 euro
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, fino a 4.800 euro
IRPEF

Nella Circolare n. 19 del 1° giugno 2012, l'Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo a questioni relative all'Irpef.
La prima parte della Circolare riguarda le risposte ai quesiti in materia di detrazione d'imposta del 36 % prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo. Sono trattate, tra le altre, le questioni della soppressione dell'obbligo di preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescara e dell'obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011; dell'esibizione della documentazione per lavori effettuati su parti comuni di edifici residenziali; della fruizione della detrazione in caso di vendita dell'immobile.
La seconda parte della Circolare è destinata alle risposte ai quesiti in materia di detrazioni per spese sanitarie.
In tale sede, è, ad esempio, riconosciuto che possono essere portate in detrazione le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi medici, anche quando l'acquisto è effettuato in erboristeria. Inoltre, è affermato che possono essere ammesse alla detrazione d'imposta le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nell'articolo 3 del Decreto ministeriale del 29 marzo 2001 (professioni sanitarie riabilitative), anche in assenza di una specifica prescrizione medica. Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria eseguita.
Ancora, secondo quanto precisato nella Circolare del 1° giugno 2012, la spesa per l'iscrizione alla palestra non può essere qualificata quale spesa sanitaria ai fini della detrazione, anche se accompagnata da un certificato medico che prescrive una specifica attività motoria.
La spesa sostenuta per l'acquisto di una macchina per ultrasuoni potrà essere oggetto di detrazione qualora dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico acquistato e qualora il contribuente sia in grado di provare che il dispositivo medico in questione è contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesta la conformità alla normativa europea (generalmente, è inserita dal venditore una specifica dicitura nello scontrino o nella fattura).
Inoltre, la terza parte della Circolare dell'Agenzia delle Entrate riguarda le questioni poste all'attenzione dell'Agenzia medesima in materia di agevolazioni fiscali in favore dei disabili. In questo ambito, è stato, ad esempio, chiarito che le spese sostenute per familiari portatori di handicap per la frequenza di corsi di ippoterapia e di musicoterapia finalizzati alla riabilitazione possono essere ammesse in deduzione qualora un medico ne attesti la necessità per la cura della patologia e qualora siano eseguite in centri specializzati, direttamente da personale medico o sanitario specializzato o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
La quarta parte è dedicata ai quesiti, ed alle relative risposte, in materia di detrazioni per carichi di famiglia.
Infine, la quinta parte della Circolare riguarda le domande e le risposte relative ad altre questioni, come quella della detrazione degli oneri pagati in dipendenza di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale o della deducibilità ai fini dell'Irpef dei contributi previdenziali versati attraverso i cosiddetti "voucher" per prestazioni di lavoro domestico.
Articolo pubblicato in data 09.06.2012
a cura dell'Avv. Raffaella De Vico.
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Infatti la responsabilità tra coniugi, o del genitore nei confronti del figlio, non si fonda sulla mera violazione dei doveri matrimoniali o di quelli derivanti dal rapporto di genitorialità, ma sulla lesione, a seguito dell’avvenuta violazione di tali doveri, di beni inerenti la persona umana, come la salute, la privacy, i rapporti relazionali, etc.
Ne consegue che la violazione dell'obbligo di fedeltà di un coniuge può dare diritto all'altro ad equo risarcimento del danno, considerate le incidenze di tale comportamento sulla salute, la privacy e la reputazione dell'altra parte Cassazione civile , sez. I, sentenza 01.06.2012 n° 8862