
Il gratuito patrocinio non copre le spese dovute alla controparte se si perde la causa.
Cassazione civile, sez. VI, Ord. 16 maggio 2012, n. 10053
L’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa. L’espressione “l’onorario e le spese agli avvocati” di cui all'art. 107 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 non contempla competenze diversa da quelle dovute all'avvocato officiato dalla difesa del soggetto ammesso al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte, si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese.
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