martedì 3 luglio 2012

Cassazione civile , sez. I, sentenza 01.06.2012 n° 8862




La violazione di obblighi nascenti dal matrimonio se da un lato giustifica la pronuncia di addebito a carico di un coniuge, dall’altro può configurare un comportamento che, incidendo su beni essenziali della vita, può produrre un danno ingiusto con conseguente diritto anche al risarcimento del danno morale.
Infatti la responsabilità tra coniugi, o del genitore nei confronti del figlio, non si fonda sulla mera violazione dei doveri matrimoniali o di quelli derivanti dal rapporto di genitorialità, ma sulla lesione, a seguito dell’avvenuta violazione di tali doveri, di beni inerenti la persona umana, come la salute, la privacy, i rapporti relazionali, etc.
Ne consegue che la violazione dell'obbligo di fedeltà di un coniuge può dare diritto all'altro ad equo risarcimento del danno, considerate le incidenze di tale comportamento sulla salute, la privacy e la reputazione dell'altra parte Cassazione civile , sez. I, sentenza 01.06.2012 n° 8862

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