giovedì 6 settembre 2012

NOTIFICA DI ATTI DI ACCERTAMENTO NULLA SENZA L’AVVISO DI RICEVIMENTO


L’avviso di accertamento divenuto definitivo perché non impugnato dal contribuente non può ritenersi notificato, nel caso di contenzioso con l’Amministrazione finanziaria, se il contribuente lamenta di non averlo mai ricevuto e l’agenzia delle Entrate non è in grado di esibire in giudizio una cartolina che attesti il ricevimento dell’atto notificato.

La notifica a mezzo posta, infatti, si prova al giudice solo mediante l’avviso di ricevimento della raccomandata e non con altri mezzi.

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