Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 37713/2012 del 1 ottobre 2012
Per la maggior parte delle ristrutturazioni interne non serve il permesso di costruire. In particolare,non è necessario per gli interventi edilizi di redistribuzione degli spazi interni della casa, chenon implicano aumenti del volume, delle altezze o della superficie calpestabile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 37713/2012 del 1 ottobre 2012, accogliendo il ricorso di un cittadino condannato dalla Corte di appello di Lecce per abuso edilizio, avendo eseguito lavori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza possedere il permesso di costruzione.
Nel caso specifico, il cittadino aveva eseguito in un edificio esistente dei lavori di redistribuzione dei vani interni, creando all’interno del fabbricato stanze e strutture ex novo. Secondo il Tribunale ordinario e la Corte d’Appello era necessario il permesso di costruire, anche poiché – a detta dei due tribunali - i lavori avevano comportato un aumento della volumetria, facendo in modo che all’interno del fabbricato si verificasse un intervento di nuova costruzione.
Diverso il parere della Cassazione, che ha accertato che il ricorrente aveva fatto interventi di vario tipo ma tutti esauritisi all’interno del fabbricato, senza alcun ampliamento del perimetro esterno, senza mutazione d’uso dell’unità immobiliare, né aumenti volumetrici o aumenti del numero di unità immobiliari autonomi, lasciando inalterata la superficie inziale dell’immobile. Pertanto, la Cassazione ha considerato l’intervento come una ristrutturazione leggera, per la quale è sufficiente la Dia (Denuncia di inizio attività).
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