giovedì 14 giugno 2012

LA SEPARAZIONE



Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione può essere legale (consensuale o giudiziale) o semplicemente "di fatto", cioè conseguente all'allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l'intervento di un Giudice.
La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio.
L'ordinamento riconosce la separazione legale, nelle due forme della separazione giudiziale e consensuale. Qualunque sia il tipo di separazione attuato, il nostro legislatore sottopone la separazione dei coniugi ad un controllo non puramente formale degli organi giurisdizionali, riconoscendo effetti ad uno stato di separazione solo a seguito dell'intervento del giudice.
Il giudice della separazione è competente a statuire sui seguenti punti:
Affidamento dei figli e modalità di frequentazione del coniuge non affidatario.
Assegnazione della casa coniugale.
Determinazione dell'ammontare dell'assegno per il mantenimento dei figli.
Determinazione dell'ammontare dell'eventuale assegno per il mantenimento dell'altro coniuge.
 



La separazione consensuale è la separazione personale che ha titolo nell'accordo dei coniugi omologato dal giudice. La domanda, proposta da entrambi i coniugi anche senza l'assistenza del difensore, ha la forma del ricorso diretto al Tribunale, competente per territorio.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale e deve essere corredato dal certificato di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato il matrimonio; stato di famiglia dei due coniugi e certificato di residenza dei due coniugi.
Il Presidente della Sezione fissa un'udienza per la comparizione degli stessi davanti a sé, allo scopo di sentirli e tentare di conciliarli. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del Tribunale, che provvede in camera di consiglio.
L'omologazione consiste in un controllo sulla legittimità degli accordi raggiunti dai coniugi.
Il verbale di separazione omologato potrà essere modificato anche su istanza di uno solo dei coniugi al verificarsi di eventi modificativi della situazione di fatto, esistente al momento della separazione.
Se i coniugi si riconciliano, col solo fatto del ritorno alla coabitazione, fanno cessare gli effetti della separazione senza necessità di intervento della autorità giudiziaria.
 



La separazione giudiziale è la separazione personale che ha titolo nella sentenza del
giudice e a cui si ricorre quando non si raggiunge un accordo per depositare un ricorso per separazione consensuale.
La separazione giudiziale è un procedimento contenzioso che si conclude con sentenza a seguito dello svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione comprendente due fasi distinte: una c. d. " presidenziale ", ed un'altra " contenziosa " innanzi al giudice designato (giudice istruttore e Collegio).
La causa di separazione giudiziale viene promossa da uno solo dei due coniugi che deve necessariamente essere assistito da un difensore. La domanda si propone con ricorso e viene fissata l'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale che anche in questo caso tenterà la conciliazione dei coniugi.
In qualunque momento la separazione giudiziale potrà essere trasformata in separazione consensuale.
Se il coniuge convenuto non compare alla prima udienza o la conciliazione non riesce, il Presidente emana - con ordinanza - i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a questo.
Dopo l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di competenza del Presidente, il giudizio di separazione prosegue con le forme dell'ordinario giudizio di cognizione davanti al giudice istruttore designato.
Le parti hanno quindi l'onere di costituirsi, depositando propria comparsa e documenti nel fascicolo d'ufficio che si trova in Cancelleria ed il giudizio si svolge secondo le regole ordinarie per concludersi con una normale sentenza.
La sentenza che pronuncia la separazione forma cosa giudicata ma è soggetta alla clausola "rebus sic stantibus" e pertanto ciascun coniuge potrà chiederne la modifica al mutare delle situazioni di fatto.
Se i coniugi si riconciliano, col solo fatto del ritorno alla coabitazione, fanno cessare gli effetti della sentenza senza necessità di intervento della autorità giudiziaria. 

2 commenti:

  1. Volevo chiedere una cosa inerente al divorzio.Io e mio marito siamo separati legalmente dal 2010..volevo sapere se il divorzio avviene automaticamente o se bisogna fare una richiesta.

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  2. Ti dovrai rivolgere al Tribunale . In quanto la separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni per poter addivenire al divorzio insieme ad un termine di tre anni di ininterrotta separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, per la proponibilità della domanda di divorzio, decorre dall'udienza presidenziale nella quale è stato emesso il provvedimento di autorizzazione dei coniugi a vivere separati, anche se la sentenza di separazione o il decreto di omologa del Tribunale interviene in un momento successivo.
    La conseguenza è che i coniugi possono presentare il ricorso per divorzio anche se, per ipotesi, la sentenza di separazione sia intervenuta pochi mesi prima della scadenza dei tre anni dall'udienza presidenziale.

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