Più semplice chiudere le liti fiscali minori. Per gli atti notificati a partire dal 1° aprile 2012, per un valore fino a 20mila euro, è in vigore l'istituto della mediazione tributaria, che apre una finestra di dialogo prima del contenzioso e prevede, in caso di accordo, una riduzione fino al 40% delle sanzioni.
Modalità e tempistica - La nuova disciplina della mediazione prevede che il ricorso davanti alle Commissioni tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo circostanziato all’Agenzia delle Entrate. L’istanza, che può contenere oltre all’eventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato, deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.
Nei 90 giorni successivi, le Direzioni Provinciali prenderanno in esame l’istanza attraverso gli Uffici Legali, strutture diverse da quelle che hanno definito e redatto l’accertamento, e decideranno se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione. Se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa o in precedenza interviene il diniego dell’Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.
Nei 90 giorni successivi, le Direzioni Provinciali prenderanno in esame l’istanza attraverso gli Uffici Legali, strutture diverse da quelle che hanno definito e redatto l’accertamento, e decideranno se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione. Se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa o in precedenza interviene il diniego dell’Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.
L’accordo di mediazione riduce le sanzioni al 40% - Nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni vengono ridotte al 40%. Ciò sia nell’ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato. Il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (che può arrivare fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo), va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione.
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