lunedì 28 maggio 2012

ANATOCISMO OSSIA INTERESSI SUGLI INTERESSI

Con la sentenza della Corte Costituzionale, sentenza 2 aprile 2012, n. 78 - sulla decorrenza della prescrizione nell'azione di ripetizione d'indebito relativa a contratti di conto corrente,  le banche italiane saranno costrette a restituire ai loro correntisti tra i 20 e i 30 miliardi di euro per aver praticato l’anatocismo, ossia per aver applicato interessi sugli interessi trimestralmente sui prestiti e invece annualmente sui depositi dei loro clienti, creando così uno squilibrio tra banca e correntista.


Per prima cosa va sottolineato  che la sentenza ha effetto retroattivo, per cui è possibile richiedere il rimborso degli interessi applicati in anatocismo dalla banca a partire dall’anno 2000
Il rimborso per la capitalizzazione trimestrale dell’interesse può essere richiesto:
  • Tutti i clienti bancari che hanno pagato interessi alla banca quando il proprio conto e’ andato in rosso dall’entrata in vigore dell’art. 1283 c.c. sino ad oggi.
  • Hanno diritto a presentare il rimborso sia gli utenti che hanno il conto corrente aperto, sia quelli che lo hanno chiuso negli ultimi dieci anni: chi esercita il diritto nei termini può chiedere il rimborso dall’apertura del conto corrente sino al rimborso alla chiusura o sino ad oggi. Fino ad oggi le banche hanno rifiutato qualsiasi soluzione conciliativa rendendosi disponibili a rimborsare solo a fronte di una sentenza definitiva.  
  • Tutti i clienti che hanno un mutuo e pagano interessi di mora possono beneficiare del divieto di anatocismo
  • Non si ha diritto invece al rimborso se il conto corrente è stato chiuso da oltre 10 anni, e per i conti correnti aperti dopo il 22 aprile 2000 (data dell’entrata in vigore della delibera CICR, del 9 febbraio 2000, prevista dall’art. 252 del D. Lgs. n. 342 del 1999, in quanto gli interessi fino al 2000 erano calcolati ogni tre mesi, mentre quelli a favore dei risparmiatori erano capitalizzati una volta l’anno, dal 2000 in poi, le banche hanno provveduto a calcolare gli interessi attivi e passivi con la stessa periodicità.

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