sabato 23 marzo 2013

INFORTUNIO SUL LAVORO RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORE ANCHE PER CONDOTTA COLPOSA


Infortunio sul lavoro: la condotta colposa del dipendente non esclude la responsabilità del datore di lavoro.

Cassazione civile, sez. lavoro, 4 febbraio 2013, n. 2512

In caso di accertata violazione delle norme antinfortunistiche, il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, anche se la condotta di quest’ultimo ha avuto un’efficienza causale nella determinazione dell’evento lesivo, in quanto caratterizzata da negligenza o imprudenza. Pertanto la responsabilità conseguente alla violazione di norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore va addebitata interamente al datore di lavoro, il quale non potrà invocare un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., purché la condotta imprudente di quest’ultimo sia attuativa di uno specifico ordine di servizio. 
Infatti la condotta del dipendente può determinare un esonero totale della responsabilità dell’imprenditore solo allorquando venga accertata “l’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, l’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere”

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PER L'INFORTUNIO DELL'ALLIEVO DURANTE L'ORA DI GINNASTICA L'INSEGNATE SE LA CAVA CON UN "RIMPROVERO"

Per l’infortunio durante l’ora di ginnastica l’insegnante se la cava con un “rimprovero"

In caso di infortunio del bambino a scuola durante un esercizio di ginnastica, l’insegnante che non si accorga della gravità del danno non è punibile per omissione di soccorso ma al massimo può essere oggetto di “rimprovero”. Lo ha deciso la Corte di cassazione, con la sentenza 13310/2013, ribaltando la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia aveva condannato la docente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno.

Durante l’esecuzione di un esercizio ginnico consistente in una capriola il bambino aveva riportato un infortunio allo sterno. Di fronte ai lamenti dello studente che accusava difficoltà respiratorie, l’insegnante gli aveva praticato un massaggio e l’aveva messo a riposo. Aveva poi avvertito le insegnanti delle ore successive e la preside della scuola.

Secondo la Suprema corte però ciò non è sufficiente “a fondare il giudizio sulla colpevolezza dell’imputata formulato dai giudici d’appello”, infatti simili circostanze “rivelano semplicemente la sottovalutazione da parte della medesima della situazione di pericolo pure percepita ovvero l’elezione di errate modalità di soccorso per arginarla”.

“In altri termini - prosegue a Corte - la motivazione della sentenza appare idonea a sostenere al più un giudizio di rimproverabilità dell’imputata per non aver saputo riconoscere l’effettiva entità del pericolo in cui versava il minore e per non adottato misure adeguate a fronteggiarlo a causa della propria imprudenza, negligenza o imperizia, ma non già l’affermazione della volontarietà dell’omissione delle corrette modalità di soccorso nella consapevolezza della loro necessità”.CONTINUA