
Infortunio sul lavoro: la condotta colposa del dipendente non esclude la responsabilità del datore di lavoro.
Cassazione civile, sez. lavoro, 4 febbraio 2013, n. 2512
In caso di accertata violazione delle norme antinfortunistiche, il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, anche se la condotta di quest’ultimo ha avuto un’efficienza causale nella determinazione dell’evento lesivo, in quanto caratterizzata da negligenza o imprudenza. Pertanto la responsabilità conseguente alla violazione di norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore va addebitata interamente al datore di lavoro, il quale non potrà invocare un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., purché la condotta imprudente di quest’ultimo sia attuativa di uno specifico ordine di servizio.
Infatti la condotta del dipendente può determinare un esonero totale della responsabilità dell’imprenditore solo allorquando venga accertata “l’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, l’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere”
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Infatti la condotta del dipendente può determinare un esonero totale della responsabilità dell’imprenditore solo allorquando venga accertata “l’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, l’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere”
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