venerdì 19 ottobre 2012

Tassa rifiuti, scopri se ti spetta il rimborso dell'Iva

L'Iva non deve essere applicata sulla tassa rifiuti. Lo hanno stabilito la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione. Sei interessato alla possibilità di ottenere il rimborso solo se il tuo Comune applica la Tia (Tariffa di igiene ambientale). Se invece paghi la Tarsu, non ti viene applicata l'Iva. Verifica qui la tua situazione. clicca qui

lunedì 8 ottobre 2012

Ristrutturazioni in casa: non sempre serve il permesso di costruire



 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 37713/2012 del 1 ottobre 2012
Per la maggior parte delle ristrutturazioni interne non serve il permesso di costruire. In particolare,non è necessario per gli interventi edilizi di redistribuzione degli spazi interni della casa, chenon implicano aumenti del volume, delle altezze o della superficie calpestabile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 37713/2012 del 1 ottobre 2012, accogliendo il ricorso di un cittadino condannato dalla Corte di appello di Lecce per abuso edilizio, avendo eseguito lavori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza possedere il permesso di costruzione.

Nel caso specifico, il cittadino aveva eseguito in un edificio esistente dei lavori di redistribuzione dei vani interni, creando all’interno del fabbricato stanze e strutture ex novo. Secondo il Tribunale ordinario e la Corte d’Appello era necessario il permesso di costruire, anche poiché – a detta dei due tribunali - i lavori avevano comportato un aumento della volumetria, facendo in modo che all’interno del fabbricato si verificasse un intervento di nuova costruzione.

Diverso il parere della Cassazione, che ha accertato che il ricorrente aveva fatto interventi di vario tipo ma tutti esauritisi all’interno del fabbricato, senza alcun ampliamento del perimetro esterno, senza mutazione d’uso dell’unità immobiliare, né aumenti volumetrici o aumenti del numero di unità immobiliari autonomi, lasciando inalterata la superficie inziale dell’immobile. Pertanto, la Cassazione ha considerato l’intervento come una ristrutturazione leggera, per la quale è sufficiente la Dia (Denuncia di inizio attività).

RESPONSABILITA' DA COSE IN CUSTODIA: La caduta sul pavimento bagnato del reparto del supermercato






Sussiste la responsabilità del supermercato, nella persona del l.r., ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione alla caduta sul pavimento bagnato del reparto frutta e verdura, nella quale sia incorsa parte attrice, ed alle conseguenze invalidanti dalla medesima subite. In tema di danni da cosa in custodia, non assume alcuna rilevanza il comportamento del custode essendo, il fondamento della responsabilità, il rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.



Nel caso di specie non risulta dedotto né provato, da parte del convenuto, alcun caso fortuito idoneo ad interrompere la serie causale che ha determinato il verificarsi dell'evento lesivo, essendo provato per testimoni ed accertato con consulenza tecnica il nesso di causalità tra il pavimento in custodia del convenuto e le lesioni subite da parte attrice.



Ne deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale e non, dovendosi ricomprendere quest'ultimo quale categoria generale ed unitaria, non suddivisibile in sottocategorie, comprensiva del danno all'integrità psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso o comunque non connotati da rilevanza economica ma comunque idonei ad alterare capacità, abitudini ed aspetti relazionali dello stesso costringendolo a scelte di vita diverse. Tribunale di Trento, Sen. n. 726 del 01 agosto 2012