Secondo il codice civile il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con gli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Il proprietario può utilizzare la cosa, cioè può trarne il valore d’uso che essa ha.
Il proprietario è teoricamente libero di usare o non usare il bene, di decidere come usarlo, di trasformarlo e al limite di distruggerlo.
Questa libertà è però sottoposta ai limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico.
Il proprietario può alienare la cosa, cioè può realizzare il valore di scambio che essa ha.
La facoltà di disporre della cosa si realizza mediante alcuni strumenti giuridici, principalmente il contratto (vendita, locazione) e il testamento.
La facoltà di godimento e di disposizione possono essere di regola esercitate in modo pieno ed esclusivo, cioè senza restrizioni né interferenze da parte di altre persone e dello stato.
In ogni caso però deve rispettare i limiti che la legge stabilisce e adempiere gli obblighi che la legge gli impone. Per esempio non può compiere atti i quali possano nuocere o recare molestia ad altri.
I principi fondamentali generali della proprietà privata sono contenuti nella costituzione secondo il quale la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La funzione sociale indica che l’esercizio della proprietà dovrebbe essere disciplinato in modo tale da non venire in contrasto con l’interesse della collettività.
L’accessibilità a tutti indica che la legge deve favorire la diffusione della piccola proprietà, operare affinché ciascuna persona raggiunga la proprietà dei beni essenziali per la vita materiale.
Oggetto del diritto del proprietario, oltre al suolo, sono anche il sottosuolo e lo spazio sovrastante al suolo. Tuttavia il suo diritto ha dei limiti: per esempio non può impedire a terzi di svolgere attività a una profondità o un’altezza tale che non influisce sulla sua utilizzazione del terreno. Un secondo limite è il divieto di sfruttare le miniere.
I limiti della proprietà privata sono:
1) Ammasso = è un bene mobile materiale che lo stato richiede per un’evento eccezionale (es. carestia).
2) Espropriazione = è un bene che ti viene sottratto per sempre e non viene più restituito.
3) Requisizione = è un bene che ti viene sottratto momentaneamente, è quindi un provvedimento temporaneo.
4) Immissioni = odori o rumori molesti. Ogni comune stabilisce il limite di accettabilità di odori e rumori.
5) Distanze = sono delle distanze che vengono decise dal comune (es. distanza tra un’abitazione e l’altra è di 3 metri).
6) Norme urbanistiche = è il piano regolatore che stabilito dal comune stabilisce regole e distanze.
7) Stillicidio = è il passaggio delle acque.
Il proprietario di un’area può esercitare il suo potere soltanto se è in possesso di un titolo abilitativi: sono tali il permesso di costruire e la denuncia d’inizio attività.
Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo di autorizzazione da parte del comune, su richiesta del proprietario che intende costruire.
Il proprietario deve inoltre pagare al comune i contributi di costruzione.
Il permesso di costruire è necessario per le nuove costruzioni e per gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
La denuncia d’inizio attività (DIA) è una dichiarazione presentata al comune dal proprietario che intende effettuare interventi edilizi su edifici già esistenti: se si tratta di interventi molto profondi, può scegliere se presentare la DIA o richiedere il permesso di costruire ed è comunque tenuto a pagare i contributi di costruzione; se si tratta invece di interventi meno profondi, che non alterano le dimensioni e la sagoma esterna dell’edificio, deve presentare la DIA e non è tenuto a pagare i contributi di costruzione.
Ci sono due modi di acquisto della proprietà:
1) a titolo derivativo = sono quelli che si verificano più frequentemente, essi sono quelli nei quali una persona acquista la proprietà di un bene da un’altra persona, che ne era prima proprietario (contratto e successione a causa di morte):
2) a titolo originario = è quando una persona acquista la proprietà di un bene in maniera autonoma e indipendente ovvero non c’erano proprietari in precedenza.
I modi di acquisto a titolo originario sono numerosi e si dividono in:
1) Occupazione = consiste nella presa di possesso materiale di una cosa mobile che non sia di proprietà di alcuno. Possono essere acquistate per occupazione sia le cose mobili che non sono mai state di proprietà di nessuno, sia quelle che sono state volontariamente abbandonate dal proprietario.
2) Invenzione = (ritrovamento di cose smarrite): chi trova una cosa mobile che, per le sue caratteristiche, induce a pensare che sia stata smarrita dal proprietario è tenuto a restituirgliela; se non lo conosce, la deve consegnare all’ufficio oggetti smarriti. Se entro un anno non si presenta per farsi restituire la cosa, il ritrovatore ne acquista la proprietà per invenzione. Se invece il proprietario si presenta, il ritrovatore ha diritto a un premio.
3) Accessione = il proprietario del suolo acquista la proprietà di qualsiasi bene (costruzione, piantagione, altro…) che sia materialmente unito a esso; deve però pagare il valore dei materiali utilizzati a chi ne era proprietario.
4) Unione e commistione = è quando più cose mobili appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate, formano una cosa unica e non sono separabili. Il proprietario della principale tra le cose unite o mescolate diventa proprietario dell’intera cosa nuova, ma deve pagare agli altri il valore delle loro cose; se non si riesce a identificare una cosa principale, i proprietari delle varie cose unite o mescolate divengono comproprietari in comunione della cosa nuova.
5) Specificazione = una persona che costruisce una cosa nuova utilizzando materiale altrui diventa proprietaria di essa pagando il prezzo del materiale.
6) Usucapione = è il possesso indisturbato della cosa (mobile o immobile) protratto per un certo periodo di tempo.
7) “Possesso vale titolo” = il possessore di una cosa mobile ne acquista la proprietà per effetto del possesso immediatamente, purchè sia in buona fede e ne riceva la consegna in base a un titolo idoneo all’acquisto della proprietà.
Le azioni a difesa della proprietà sono:
1) Azione di rivendicazione = il proprietario può agire in giudizio contro chiunque possiede o detiene la cosa di sua proprietà, senza averne titolo; il proprietario può esercitarla in qualsiasi momento, anche dopo molti anni di inerzia, purchè non si sia nel frattempo verificata l’usucapione a favore di altri.
2) Azione negatoria = il proprietario può agire in giudizio contro chiunque vanti sulla cosa stessa un diritto reale diverso dalla proprietà.
3) Azione di regolamento di confini = quando vi è una controversia tra i proprietari di due terreni vicini in merito all’esatta definizione del confine che li separa.
4) Azione per apposizione di termini = quando il proprietario di un terreno vuole che ne siano segnati i confini, a spese comuni sue e del proprietario del terreno confinante.
I diritti reali su cosa altrui si dividono in:
1) Diritti reali di godimento = sono diritti che limitano il proprietario e sono: superficie, usufrutto, uso, abitazione e servitù. (es. mia madre ha l’usufrutto della mia casa e fino allo scadere non posso mandarla via).
2) Diritti reali di garanzia = sono di due specie, il pegno e l’ipoteca; hanno per oggetto una cosa determinata, mobile o immobile che è destinata a soddisfare il diritto di credito di un determinato creditore.
SUPERFICIE, USUFRUTTO E SERVITU’
La superficie consiste nel diritto di essere proprietario di una costruzione edificata sul terreno altrui, oppure di costruirvi un edificio.
La superficie è utilizzata soprattutto per la costruzione di opere destinate a non durare a lungo nel tempo, quali chioschi o padiglioni di esposizione.
L’usufrutto consiste nel diritto attribuito a una persona diversa dal proprietario di utilizzare una cosa e di trarne ogni frutto, senza modificarne la destinazione economica e restituendola alla scadenza del termine. Il proprietario della cosa oggetto dell’usufrutto rimane tale, ma non può utilizzarla: ha la cosiddetta nuda proprietà.
La servitù è il peso imposto su un fondo (servente) per l’utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a un proprietario diverso.
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domenica 17 febbraio 2013
martedì 19 giugno 2012
DIRITTI E DOVERI COSTITUZIONALI
giovedì 14 giugno 2012
USUFRUTTO

DIRITTI DELL’USUFRUTTUARIO
L’usufruttuario:
può disporre del suo diritto, può cioè cederlo, dare in locazione il bene, e concedere ipoteca su di esso;ha il diritto di avere il possesso del bene in usufrutto; | |
| ha il diritto di conseguire i frutti (naturali e civili). | |
L’usufruttuario:
deve restituire il bene al termine del suo diritto (alla scadenza o alla morte);deve usare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia; | |||
deve fare l’inventario, salvo dispensa;
| |||
| L'art. 1004 del codice civile dispone che sono a carico dell'usufruttuario le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa. Esempi di riparazioni ordinarie sono:il ripristino dell’intonaco la verniciatura di porte e finestre la tinteggiatura delle pareti la sostituzione di singole tegole o di singoli gradini la sostituzione di singole porte o finestre il ripristino delle coperture impermeabili dei terrazzi. PER SAPERNE DI Più | |||
LA SEPARAZIONE
La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio. L'ordinamento riconosce la separazione legale, nelle due forme della separazione giudiziale e consensuale. Qualunque sia il tipo di separazione attuato, il nostro legislatore sottopone la separazione dei coniugi ad un controllo non puramente formale degli organi giurisdizionali, riconoscendo effetti ad uno stato di separazione solo a seguito dell'intervento del giudice. Il giudice della separazione è competente a statuire sui seguenti punti: Affidamento dei figli e modalità di frequentazione del coniuge non affidatario. Assegnazione della casa coniugale. Determinazione dell'ammontare dell'assegno per il mantenimento dei figli. Determinazione dell'ammontare dell'eventuale assegno per il mantenimento dell'altro coniuge. | |
La separazione consensuale è la separazione personale che ha titolo nell'accordo dei coniugi omologato dal giudice. La domanda, proposta da entrambi i coniugi anche senza l'assistenza del difensore, ha la forma del ricorso diretto al Tribunale, competente per territorio. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale e deve essere corredato dal certificato di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato il matrimonio; stato di famiglia dei due coniugi e certificato di residenza dei due coniugi. Il Presidente della Sezione fissa un'udienza per la comparizione degli stessi davanti a sé, allo scopo di sentirli e tentare di conciliarli. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del Tribunale, che provvede in camera di consiglio. L'omologazione consiste in un controllo sulla legittimità degli accordi raggiunti dai coniugi. Il verbale di separazione omologato potrà essere modificato anche su istanza di uno solo dei coniugi al verificarsi di eventi modificativi della situazione di fatto, esistente al momento della separazione. Se i coniugi si riconciliano, col solo fatto del ritorno alla coabitazione, fanno cessare gli effetti della separazione senza necessità di intervento della autorità giudiziaria. | |
La separazione giudiziale è la separazione personale che ha titolo nella sentenza del giudice e a cui si ricorre quando non si raggiunge un accordo per depositare un ricorso per separazione consensuale. La separazione giudiziale è un procedimento contenzioso che si conclude con sentenza a seguito dello svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione comprendente due fasi distinte: una c. d. " presidenziale ", ed un'altra " contenziosa " innanzi al giudice designato (giudice istruttore e Collegio). La causa di separazione giudiziale viene promossa da uno solo dei due coniugi che deve necessariamente essere assistito da un difensore. La domanda si propone con ricorso e viene fissata l'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale che anche in questo caso tenterà la conciliazione dei coniugi. In qualunque momento la separazione giudiziale potrà essere trasformata in separazione consensuale. Se il coniuge convenuto non compare alla prima udienza o la conciliazione non riesce, il Presidente emana - con ordinanza - i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a questo. Dopo l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di competenza del Presidente, il giudizio di separazione prosegue con le forme dell'ordinario giudizio di cognizione davanti al giudice istruttore designato. Le parti hanno quindi l'onere di costituirsi, depositando propria comparsa e documenti nel fascicolo d'ufficio che si trova in Cancelleria ed il giudizio si svolge secondo le regole ordinarie per concludersi con una normale sentenza. La sentenza che pronuncia la separazione forma cosa giudicata ma è soggetta alla clausola "rebus sic stantibus" e pertanto ciascun coniuge potrà chiederne la modifica al mutare delle situazioni di fatto. Se i coniugi si riconciliano, col solo fatto del ritorno alla coabitazione, fanno cessare gli effetti della sentenza senza necessità di intervento della autorità giudiziaria. | |
sabato 2 giugno 2012
LA FAMIGLIA NEL NOSTRO ORDINAMENTO
La famiglia è disciplinata dal codice civile del 1942. In origine le norme scritte dal Legislatore erano improntate sul comune senso della famiglia ereditato nel corso dei secoli. Al centro della famiglia è collocato il padre-marito a cui tutti gli altri erano gerarchicamente sottoposti (madre, figli). Nella visione tradizionale della famiglia soltanto i figli legittimi godevano della tutela giuridica nella trasmissione del cognome e del patrimonio di famiglia. Erano esclusi dal concetto di famiglia tutti i figli nati al di fuori del matrimonio. Questa interpretazione tradizionale è stata progressivamente modificata ed adeguata alla società moderna, dapprima nella Costituzione del 1948 e successivamente tramite le leggi speciali di riforma del diritto di famiglia. La più importante è senza dubbio la riforma del 1975.
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